Sanzioni fino a 1.324 euro possono riguardare automobilisti e motociclisti che non adempiono all’intimazione di fermarsi al posto di blocco o alla segnalazione dell’agente delle forze dell’ordine. La linea sottile tra buona fede e mala fede del guidatore quando si trova davanti ad una segnalazione è caratterizzata da una serie di direttive che aiutano (e obbligano) la persona a capire quando fermarsi.
Come riconoscere il segnale di arresto del veicolo
Il codice della strada parla chiaro sull’obbligatorietà di fermarsi di fronte ad un segnale delle forze dell’ordine, proprio al fine di evitare le “false” interpretazioni degli utenti della strada. L’automobilista ha l’obbligo di arrestare la sua corsa quando l’agente a bordo della carreggiata gli intima di fermarsi attraverso una chiara manifestazione del segnale distintivo. Se l’utente della strada continua dritto nel suo itinerario non può invocare la buona fede (esprimendo, ad esempio, l’involontaria mancata visione del segnale distintivo) quando appunto l’agente abbia correttamente e inequivocabilmente segnalato l’ordine. La buona fede potenzialmente invocata dall’utente è assolutamente esclusa invece in presenza di un vero e proprio posto di blocco, impossibile da non vedere, o ancora quando il segnale è intimato in movimento, ovvero attraverso il sorpasso del veicolo in questione coadiuvato sempre dall’esposizione del segnale distintivo.
Se il guidatore viene fermato qualche metro più avanti rispetto alla prima segnalazione la sanzione è di 85 euro e 3 punti sottratti dalla patente. Se si forza un posto di blocco la sanzione è i corrispettivo di una delle infrazioni più “pesanti” sui punti della patente.
Sfuggire ad un posto di blocco non è reato penale
Tuttavia, il guidatore che sfugge, ovvero evita di fermarsi o di arrivarci, al posto di blocco non incorre in sanzioni penali. Il codice penale non prevede e quindi non punisce la fattispecie del guidatore che in presenza della polizia prosegue la corsa, forse, fingendo di non aver visto o cambiando appositamente direzione. Una recente sentenza della corte d’appello di Roma ha sottolineato come ogni individuo è infatti libero di poter circolare e scegliere il proprio itinerario a prescindere dalla motivazione, che può essere anche quella di eludere i controlli. Si incorre in reato di resistenza a pubblico ufficiale invece, quando l’utente della strada agisce con dolo, ovvero con la consapevolezza dell’ALT ricevuto a cui è conseguita la volontà di non fermarsi. Altro requisito per cui l’elusione dal controllo della forza dell’ordine diventa reato risiede nella condotta del guidatore. Infatti, se l’autista per eludere il controllo mantiene una guida potenzialmente lesiva verso gli altri utenti della strada incorrerà in sanzioni penali.