Negli ultimi giorni molti cittadini hanno ricevuto cartelle Equitalia per il pagamento del bollo relativo all’anno 2013. È importante però sapere che, a determinate condizioni, la tassa va in prescrizione dopo tre anni, contando i tempi della prescrizione a partire dall’anno successivo alle scadenze del bollo. Questo significa per il 2013 il computo inizia dal 1 gennaio 2014 e la tassa va in prescrizione dopo il 31 dicembre 2016. Tutte le richieste di estinzione del debito inoltrate da Equitalia devono considerarsi illegittime qualora il contribuente non abbia ricevuto alcuna notifica della cartella esattoriale, tramite sollecito o avviso di accertamento, entro la fine del terzo anno successivo a quello del bollo contestato. Insomma: per essere sicuri di essere dalla parte del giusto occorre controllare di non aver ricevuto comunicazioni da Equitalia.
La legge parla chiaro
A confermare questa geografia burocratica è stata la stessa Corte di Cassazione, lo scorso anno, con la sentenza n.23397/2016: “Come stabilito dalla Suprema Corte, anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e sia diventata quindi definitiva, i tempi di prescrizione sarebbero comunque quelli previsti per il tributo in essa riportato: per il bollo auto, dunque, tre anni. E non dieci, come a volte sostenuto da Equitalia“. Tecnicamente, però, come riportare Il Sole24Ore, “il termine decennale sarebbe applicabile quando la Regione ha notificato regolarmente un avviso di accertamento tempestivo. […] Significa che le Regioni hanno 3 anni per notificare un sollecito di pagamento: solo in questo modo possono perseguire la riscossione del tributo per 10 anni prima che lo stesso venga prescritto. In caso contrario i limiti temporale scendono a 36 mesi.”
L’appello dell’UNC
“Tantissimi cittadini – ha dichiarato l’avvocato Valentina Greco, legale dell’Unione Nazionale consumatori – stanno ricevendo una cartella di Equitalia con la richiesta di pagamento del bollo auto relativo all’anno di imposta 2013“. Essa consiste in una richiesta che “insieme con interessi e sanzioni, determina in capo al contribuente l’esborso di una somma non dovuta in quanto prescritta“. L’Unc consiglia a tutti coloro che hanno ricevuto, a partire da gennaio 2017, una cartella relativa al mancato pagamento del bollo auto, di controllare innanzitutto se essa si riferisce all’anno 2013 e, appurato questo, richiedere tramite ricorso l’annullamento dell’intera richiesta economica attraverso un’istanza di sospensione da spedire ad Equitalia entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.