Sono ormai sempre più numerosi gli apparecchi in dotazione alle forze dell’ordine per cogliere in fragrante gli automobilisti che superano i limiti di velocità. Uno dei questi è il cosiddetto “scout speed”, detto anche “supervelox”, utilizzato dalla polizia locale della Bassa Padovana, che a breve potrebbe essere diffuso anche nel Polesine. Lo strumento si è rivelato efficace e ha punito centinaia di conducenti. Alcuni però, convinti che si trattasse di una metodologia irregolare, avevano così avanzato ricorso. La risposta del Tribunale è stata però negativa.
Che cos’è il supervelox
Lo “scout speed”, detto anche “supervelox” è una tecnologia montata sulle pattuglie della polizia locale pensata per valutare la velocità delle auto in movimento. In caso di superamento dei limiti, la multa scatta in automatico.
Non è nemmeno necessaria una segnalazione preventiva della presenza dello strumento. Gli automobilisti non possono quindi rallentare quando si stanno per avvicinare all’apparecchio.
Il caso di Rovigo
Recentemente il Tribunale di Rovigo si è espresso con una sentenza, ormai passata in giudicato e quindi definitiva, sull’utilizzo di questo particolare tipo di autovelox. Secondo i giudici l’apparecchio può essere utilizzato senza alcuna limitazione.
Le cause che hanno decretato la legittimità di questo strumento sono due e hanno avuto per protagonisti gli avvocati Giovanni Daniele Toffanin e Laura Massaro. Una loro nota stampa spiega bene le conseguenze: “Queste due decisioni – spiegano – rappresentano allo stato a livello nazionale le uniche pronunce rese in grado Appello in materia di scout speed con conseguente innovazione della materia in punto all’utilizzo di questa strumentazione, pienamente legittima, da parte della polizia locale”.
L’autovelox potrà quindi essere montato ancora sulle auto dei vigili: “Il giudice – chiude la nota – ha infatti ritenuto che la strumentazione di cui si discute, debitamente omologata e sottoposta con cadenza regolare ai controlli di verifica della funzionalità e taratura previsti dalla normativa vigente in materia, possa essere utilizzata ai fini della sicurezza della circolazione stradale, senza necessità di presegnalazione alcuna, con conseguente ammissibilità della contestazione differita. Altresì, la pronuncia ha statuito l’assenza di violazione alla disciplina in materia di privacy, superando le motivazioni rese dal giudice di pace nella sentenza impugnata”.
A questo punto non si può escludere che anche in altre parti d’Italia possa essere adottata questa particolare misura per rilevare chi supera i limiti di velocità.