Quando si tratta di autovelox, i verbali diventano una materia piuttosto complessa. Gli iter da seguire sono ben diversi dai semplici divieti di sosta, che invece si manifestano con la classica multa sul parabrezza, da pagare in un modo o nell’altro. Innanzitutto quando un apparecchio individua un eccesso di velocità, la notifica del verbale giunge direttamente a casa. A questo punto c’è da operare una distinzione tra il guidatore e il proprietario della macchina, due ruoli che possono facilmente non coincidere. Come esempi possiamo portare il tipico prestito dell’auto, magari intestata al marito e utilizzata dalla moglie. Occorre, considerata la delicatezza dell’argomento, fare chiarezza.
I due casi
Nel caso in cui un veicolo superi il limite di velocità ed è catturato dalla fotocamera dell’autovelox, si possono verificare due scenari: se la velocità rilevata del mezzo supera di 10 km/h o meno il limite prestabilito, allora la multa che viene spedita a casa del proprietario è una semplice sanzione monetaria, da pagare normalmente. Se invece la velocità con cui si è commessa l’infrazione eccede di 10 km/h in su, avvengono anche provvedimenti alla patente, cioè decurtazione dei punti o sospensione della stessa. Assieme al verbale della multa ci sarà allegata una comunicazione da parte delle Forze dell’ordine, usualmente Polizia Municipale in città, Stradale e Carabinieri fuori. In questo modulo si richiede esplicitamente al proprietario di comunicare il nome del trasgressore entro 60 giorni dalla consegna.
Cosa dice la legge
A questo punto il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare quanto prima i dati di chi era al volante dell’automobile durante l’eccesso di velocità. Lo afferma l’articolo 126 bis del Codice della Strada, che così specifica: “Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione“. Chi mente, comunicando dati falsi o contraffatti, commette il reato di falso in atto pubblico.
L’alternativa che non piace a molti
La sottrazione dei punti della patente si attuerà esclusivamente a carico del guidatore. Tuttavia se il proprietario del mezzo non fornisce il nome del guidatore perchè non ricorda chi conduceva il veicolo al momento dell’eccesso di velocità, scatterà una multa supplementare di circa 300 euro. Sono tanti i detrattori che reputano questa norma ingiusta, favorendo e anzi inducendo gli individui più abbienti a evitare di continuo la sottrazione dei punti-patente pagando la sanzione supplementare. Ad esser scrupolosi, infine, è da menzionare il fatto che, sempre in base al CdS, il proprietario ha il diritto di non comunicare il nome del guidatore se c’è un “giustificato e documentato motivo“. Un risvolto, quest’ultimo, piuttosto ambiguo.