La Cassazione si esprime: “Multa per chi viola il codice della strada per salvare un cane”

La Cassazione si esprime: “Multa per chi viola il codice della strada per salvare un cane”

Con un ordinanza depositata lo scorso 1° marzo la Corte di Cassazione fuga ogni dubbio: chi viola il codice della strada per salvare un cane o un altro animale domestico in pericolo di vita riceverà normalmente le sanzioni previste. In questi casi, infatti, non è invocabile lo scriminante dello stato di necessità (valido invece, sotto determinate condizioni, quando la vita in bilico è quella di un essere umano), neppure quando è il veterinario a precipitarsi per raggiungere in fretta “il suo paziente”.

Il caso

La vicenda che ha condotto a questo esito è nata da un preciso episodio: un veterinario è stato infatti multato a causa di una serie di violazioni del codice della strada come il sorpasso di autovetture ferme al semaforo rosso, invasione di corsia opposta al senso di marcia e velocità pericolosa in centro abitato. L’uomo si è difeso evidenziando come la sua condotta fosse derivata dall’imminente urgenza di provvedere alle cure di un cane in pericolo di vita. E sia il Giudice di Pace di Ancona che il Tribunale, in grado di appello, avevano accolto questa opposizione.

“Niente esclusione di responsabilità”

 

Sia il Giudice di Pace di Ancona che il Tribunale, in grado di appello, avevano accolto l’opposizione del medico. Di qui il ricorso in Cassazione del Ministero dell’Interno e della Prefettura del capoluogo marchigiano, che chiedevano l’annullamento della decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte, con ordinanza n. 4834/2018, ha effettivamente ritenuto di dover aderire alle argomentazioni dei ricorrenti, accogliendo l’impugnazione in quanto fondata: secondo gli Ermellini affinché lo stato di necessità sia invocabile è richiesta “una effettiva situazione di pericolo imminante di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile” o comunque “l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive“. In una precedente sentenza riguardante un caso analogo, inoltre, (n. 14515/2009) la Cassazione aveva già sottolineato che lo stato di necessità non operasse “quando la situazione di pericolo riguarda un animale“.