La Corte di cassazione ha confermato una sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale veniva confermato il diritto degli utenti stradali di fermarsi all’interno dell’area di sosta presente nelle autostrade e strade extraurbane in seguito ad una necessità fisica. Le “corsie d’emergenza” possono così essere utilizzate senza essere considerate lesive per gli altri utenti stradali; con il fine di espletare i classici bisogni fisici (pipì) che possono condizionare il proseguimento di una condotta di guida tranquilla.
Imputato assolto in seguito a sosta nella corsia d’emergenza
La sentenza della Corte d’Appello ha assolto un tassista che, mentre percorreva il tratto autostradale, si era fermato in corsia d’emergenza per espletare un impellente bisogno fisico. Conclusa l’azione, il tassista tornava nell’auto, e proprio in quel momento veniva tamponato da un motociclista, quest’ultimo deceduto. A seguito dell’appello delle parti civili (i parenti della vittima), era imputato al tassista un atteggiamento di imprudenza, negligenza e imperizia, i tre elementi fondanti dell’omicidio colposo. Tuttavia il giudice della Corte d’Appello ha assolto l’imputato, dichiarando legittimo il bisogno di fermarsi nella corsia d’emergenza (avvenuto correttamente) e dichiarando che il fatto non costituisce reato.
La Cassazione precisa la definizione di “bisogno fisico”
La Cassazione ha successivamente confermato la sentenza della Corte d’Appello, in quanto: “Il bisogno fisiologico è inquadrato nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza”. Con questa definizione si annovera tra le cause d’emergenza anche quella del bisogno fisico impellente. Assume quindi rilevanza il disagio dell’automobilista, legittimato a sostare (ovviamente nella corsia d’emergenza e con la dovuta attenzione) per porre fine ad un malessere fisico che altrimenti impedirebbe il proseguo di una condotta di guida corretta e che non metta in pericolo se stesso e gli altri utenti stradali. In sostanza non è necessario che il bisogno fisico derivi da una patologia, ma è sufficiente che esso consista in un impedimento rilevante a proseguire la guida con la stessa attenzione.