L’autovelox, lo strumento utilizzato per individuare gli automobilisti che superano il limite di velocità, è sempre temutissimo. Il dispositivo deve essere però utilizzato in modo rigoroso per evitare che chi subisca multe possa sporgere ricorso. Uno degli aspetti da valutare riguarda la distanza a cui viene posizionato rispetto al cartello di avviso. A chiarire ogni dubbio è una recente sentenza emessa da parte della Cassazione.
La distanza tra cartello di preavviso e autovelox
La presenza di un autovelox sulle nostre strade viene segnalata con un cartello di preavviso. La distanza che deve intercorrere non è però indicata con precisione dal Codice della Strada. In attesa di una norma chiarificatrice in via definitiva, la sentenza della Cassazione 7949/2017 ha provato a fare luce su tutti i dubbi.
Secondo i giudici non deve esserci una distanza minima fra cartello (con la scritta “Controllo elettronico della velocità”) e autovelox. Il segnale “deve essere installato con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante“. Ogni situazione deve quindi essere valutata caso per caso, tenendo presente il numero di veicoli che circolano nel tratto e il livello di pericolosità.
Un aspetto viene però indicato con precisione: la distanza massima deve essere di quattro chilometri. Una scelta fatta per evitare le situazioni in cui l’automobilista che ama premere il pedale dell’acceleratore sia portato a rallentare quando si avvicina all’autovelox, per poi proseguire subito dopo come se niente fosse.
Ben diversa la situazione quando si deve affrontare un incrocio. Secondo la Cassazione, dopo ogni incrocio non è necessario ripetere il cartello: è sufficiente che il segnale sia posizionato sulla strada principale prima dell’incrocio e che l’autovelox sia messo a meno di 4 km dal cartello. Questo porta il conducente a rispettare il limite almeno in questo tratto.
Abolito l’obbligo del cartello con l’avviso
La Cassazione ha quindi, di fatto, abolito l’obbligo del cartello con l’avviso della presenza dell’autovelox. Il segnale deve comunque esserci, ma può essere considerato una formalità. La pubblica amministrazione dovrà comunque fornire la prova della sua presenza. Per farlo possono bastare immagini del tratto di strada incriminato.
Se non venissero fornite documentazioni sicure, la sanzione è nulla e può essere impugnata davanti al giudice.