Guidare dopo aver assunto alcolici è uno dei rischi più grandi che un automobilista può correre. Non solo la capacità alla guida risulta completamente alterata, ma si diventa un pericolo potenzialmente letale per sé e per gli altri, che siano passeggeri o passanti. Lo standard metrico necessario per rilevare lo stato di ebbrezza di un individuo consiste nel rivelare quanti grammi di alcol vi sono in un litro di sangue: per misurarlo si viene sottoposti al cosiddetto Alcool-Test, espletato attraverso l’uso di uno strumento chiamato etilometro.
Guida in stato di ebrezza, la sottile linea opaca
Il test viene ovviamente sottoposto unicamente dalle Forze dell’Ordine durante una regolare fermata ad un posto di controllo. Contrariamente a ciò che si può pensare, sottoporsi all’Alcool Test non è obbligatorio. Tuttavia, il rifiuto “nasconde” un reato penale, visto che vengono automaticamente applicate le sanzioni legate al superamento dal massimo stato di ebbrezza (più di 1,5 grammi di alcool ogni litro di sangue), ovvero da 6 mesi a 1 anno di reclusione, una multa da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da 1 a 2 anni, oltre che al sequestro preventivo del veicolo. Nonostante l’asprezza della punizione, da quest’ultima è possibile un’elusione: questo reato rientra infatti nella fattispecie penale che prevede l’archiviazione del procedimento per reati con pena inferiore a cinque anni di reclusione.
In poche parole, se lo stato di ebbrezza sfocia nel penale è possibile evitare le sanzioni associate. Se nel peggiore dei casi la “fuga” è possibile, così non è nei casi meno gravi: chi supera il tasso alcolemico di 0,5 grammi di alcool per litro (limite massimo per essere definibili “sobri”) ma non ha un tasso alcolemico superiore a 0,8 viene punito “solo” con sanzione amministrativa, corrispondente in una multa da 500 a 2.000 euro, la sospensione della patente da 3 a 6 mesi e la decurtazione da 5 a 10 punti della patente, raddoppiati se neo-patentati. Insomma, niente penale, niente grazia.