Al giorno d’oggi, la bicicletta è un mezzo di trasporto comunemente utilizzato sia in campagna che in città . Comoda e utilissima in caso di traffico, l’unico difetto è rappresentato dalla sua vulnerabilità . Moltissimi sono gli incidenti in bici causati non solo dalla disattenzione dei ciclisti ma anche dalle condizioni della strada o da terzi. In questi casi, i ciclisti hanno il diritto di essere risarciti? Da chi? Oltre a sapere come comportarsi dopo un incidente, è bene sapere chi deve prendersi le responsabilità di chi.
Incidente tra due bici
Le bici devono rispettare le norme stradali allo stesso modo di un altro veicolo presente in strada. Quando l’incidente avviene tra due o più bici scatta in automatico la colpa al 50%, salvo casi in cui uno dei ciclisti riesca a dimostrare di aver rispettato la sua condotta di guida. Le biciclette non hanno nessun obbligo di assicurazione ma una volta riscontrata la colpa di un ciclista egli dovrà pagare il dovuto alla “vittima”. Quest’ultimo, a sua volta, può chiedere i documenti ed esigere il corrispettivo di un pagamento; se l’altra parte si rifiuta di ottemperare ai suoi doveri, procedete a chiamare le Forze dell’Ordine.
Incidente in bici a causa dell’asfalto
Se la caduta dovesse essere causata dalle condizioni della strada, ad esempio perché presente una buca o qualsiasi altra situazione non consona alle norme stradali, il risarcimento dev’essere richiesto al Comune di appartenenza. Dovrete comunque dimostrare di aver guidato prudentemente e di non aver avuto il tempo necessario per reagire prontamente al pericolo.
Bicicletta contro automobile
Come spiegato precedentemente anche in questo caso solitamente si applica la colpa al 50%, ma nel caso in cui foste pronti a dimostrare che siete caduti dalla bici a causa di un’auto e che la colpa sia di quest’ultima potete richiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione del trasgressore.
Caduta in bici durante il percorso casa-lavoro
Se durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-mensa e viceversa, doveste affrontare una caduta dalla bicicletta automaticamente vi spetta il risarcimento dell’Inail e scatta il cosiddetto infortunio in itinere. La norma di legge sostiene che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato; l’uso del «velocipede» (cioè della bicicletta), deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato; restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. L’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Ovviamente il risarcimento non è valido nei casi in cui il ciclista abbia infranto le norme stradali o abbia provocato lui stesso l’incidente.