L’articolo 153 del Codice della Strada è chiaro: esso prescrive le norme di segnalazione visiva ed illuminazione dei veicoli, indicando come e dove utilizzare le luci dell’auto. Ingenuamente, però, l’automobilista medio non è a conoscenza delle sanzioni che rischia quando utilizza – o meno – i fari del suo veicoli. Come precisa Studio Cataldi, l’articolo in questione precisa sia quando è obbligatorio accendere le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti, sia quando è vietato, invece, l’utilizzo dei proiettori abbaglianti, particolarmente soggetti ad abuso.
Il contenuto
Esistono infatti diverse situazioni in cui il conducente deve assolutamente desistere dall’utilizzo degli abbaglianti: se è obbligatorio il loro uso in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicate, pioggia intensa e condizioni di scarsa visibilità in generale, è invece doveroso evitarne l’impiego “in qualsiasi altra circostanza in cui vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada – ricorda Studio Cataldi – ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, corsi d’acqua e su altre strade contigue“. Vietata inoltre la medesima pratica nell’atto di incrociare altri veicoli: in questi casi è bene passare agli anabbaglianti in modo da non distrarre o infastidire gli altri automobilisti in marcia; allo stesso modo non bisogna utilizzarli quando una vettura ci precede, eccezion fatta per la tempestiva segnalazione al fine di comunicare l’imminente sorpasso.
Le eccezioni
Ecco, l’uso intermittente degli abbaglianti, invece, è consentito ed anzi suggerito non solamente per comunicare l’intenzione di sorpassare il veicolo che può riceverlo, ma anche per dare avvertimenti utili per scongiurare incidenti, sia di giorno che di notte, anche all’interno dei centri abitati: uno degli esempi più significativi è nelle curve pericolose. Due colpi di leva possono davvero salvare la vita. L’ultima, ennesima eccezione dell’uso di abbaglianti è al di fuori dei centri abitati privi di una sufficiente o ragionevole illuminazione. In un caso o nell’altro, chi viola le disposizioni dell’articolo 153 può incorrere in una sanzione amministrativa che va da 84 a 335 euro.