Nelle grandi città e non solo sono sempre più numerose le segnalazioni di casi di parcheggiatori abusivi, che finiscono per molestare chi è al volante. Il modo di procedere è più o meno sempre lo stesso: chiedere soldi a un automobilista che ha da poco posteggiato la sua vettura in un’auto, fino ad arrivare a minacciarlo di causare danni al mezzo in caso di rifiuto. Molti, nel timore di subire danni anche sul piano fisico, finiscono per cedere alle intimidazioni. A esprimersi in maniera chiara su questo genere di episodi è la Cassazione, che ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza: un atto del genere è considerato estorsione.
Una sentenza storica
In seguito a un episodio accaduto a Eboli, comune situato in provincia di Salerno, la questione è stata però risolta addirittura in Tribunale. Qui infatti era sorta una lite tra il guidatore e il parcheggiatore, che pretendeva due euro per posteggiare l’auto nel parcheggio dell’ospedale cittadino. La situazione era degenerata fino ad arrivare alle minacce da parte dell’abusivo, che ha poi sporto denuncia.
A dirimere la questione è stata la Cassazione, che si è pronunciata a riguardo. Tutti i gradi di giudizio hanno dato torto all’abusivo, che era arrivato a chiedere di derubricare il reato da estorsione a violenza privata. Il parere dei giudici della seconda sezione penale è però chiaro: chiedere soldi a un’automobilista per spingerlo a far parcheggiare la sua macchina in un luogo pubblico (in alcuni casi minacciando di causare danni al mezzo in caso di rifiuto del pagamento) equivale a un’estorsione.
Non è violenza privata
La sentenza spiega chiaramente perché un comportamento del genere non debba essere ritenuto violenza privata: “Non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all’estorsione dalla quale si differenzia per l’assenza dell’ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta)“.
La semplice richiesta di denaro all’automobilista non può però bastare per parlare di estorsione. I giudici su questo aspetto non lasciano spazio a dubbi. “Il reato penale di estorsione si delinea esclusivamente nel caso di minaccia (anche in non forma esplicita) di danno fisico o materiale da parte dell’abusivo. La minaccia può concretizzarsi anche in un gesto o in un comportamento che sia inequivocabilmente intimidatori“.
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