I professionisti e le aziende devono affrontare ogni giorno spese e imposte che variano nel tempo e nella quantità, obbligando i commercialisti e non solo ad adattarsi continuamente ai cambiamenti. Una delle situazioni più comuni con la quale gli esercizi commerciali e industriali hanno a che fare è quella della logistica, ovvero gli spostamenti che le proprie merci e dipendenti eseguono ai fini del prodotto o del servizio venduto. Su questo tema ci sono novità più che recenti.
Condivisione e prodotto
In data 28 settembre 2016 l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito la possibilità di dedurre, ovvero sottrarre dalle imposte, tutti costi di utilizzo nel car sharing sostenuti dai dipendenti di una data azienda oppure dai titolari di partita IVA sotto regime semplificato. La risoluzione, la numero 83 dell’anno, chiarisce che “nell’ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all’interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio“. Semplificando in estremo, ogni spostamento lavorativo che avviene all’interno di una sede di lavoro è deducibile, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Questa è una agevolazione in linea rispetto all’evoluzione dello spostamento su gomma, che vede una centralità sempre maggiore del car sharing e delle modalità di noleggio a breve e a lungo termine.
Deduzione, come fare?
In ogni caso, la risoluzione non consiste in un cambiamento di sostanza nella procedura di deduzione, che rimane praticamente invariata rispetto all’abitudine. I costi saranno scaricabili solo se il dipendente presenterà la consueta nota spese competa di motivazioni dettagliate della trasferta, allegando ad essa la fattura relativa al Car Sharing, già regolarmente emessa al termine della sessione di guida attraverso le varie app preposte.