Giro di vite in materia di risarcimenti RC Auto: dal 29 agosto scorso è infatti entrata in vigore la legge Concorrenza numero 124/2017 che rappresenta una piccola grande rivoluzione nel gestire i rapporti di risercimento. Da ottobre è prevista l’integrazione di una tabella unica nazionale per quanto concerne le macrolesioni, cioè quei danni all’integrità psicofisica compresi tra il 10% e il 100% d’invalidità: questo strumento permetterà di stabilire la cifra in euro di ogni singolo punto, generando poi un valore esatto in accordo all’età ed alla categoria dell’individuo preso in esame. Ministero al lavoro anche su tabella per microlesioni, danni cioè compresi tra l’1% e il 9% d’invalidità. Le tabelle in questione sono un modo deliberato per livellare gli indennizzi italiani e renderli omogenei tra le varie regioni. Il giudice avrà comunque la facoltà di incrementare fino al 30% le macrolesioni qualora accerti che i danni influiscano su aspetti relazionali della vittima, e fino al 20% le microlesioni per lo stesso motivo.
Contro la truffa
Legge Concorrenza attiva pure in una manovra anti-truffe. Per prevenirle rende necessario per il risarcimento di lesioni lievi l’accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. Con esiti negativi, il danno biologico permanente non sussiste e, conseguentemente, la vittima non percepisce denaro. Un modo per tagliar fuori tutti coloro che lamentano dolori e si professano incidentati senza fornire prove di quanto successo: una categoria particolarmente numerosa. Caso eccezionale: le lesioni visibili. Cicatrici e lacerazioni diventano prove inconfutabili che al solo esame visivo autorizzano il risarcimento.
Galeotto fu quel testimone
Modifica strutturale anche per il risarcimento dei danni a cose e non persone, l’occorrenza insomma del sinistro senza feriti. Innanzitutto d’ora in poi sarà necessario indicare immediatamente e in sede di incidente i soggetti che vi hanno assistito: chi non rientra nel novero non potrà testimoniare nell’eventuale ed ipotetica causa. Ad ogni modo se l’automobilista non evidenzierà testimoni, la compagnia di assicurazione provvederà ad inviargli una notifica: l’individuo che vorrà essere risarcito dovrà rispondere a questa entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. Qualora l’identificazione nell’immediatezza non fosse stata possibile o se i testimoni sono stati identificati dalla Polizia, questi potranno presenziare in tribunale come testimoni in un secondo momento.