Una fattispecie che spesso caratterizza i centri urbani (e non solo) italiani è la situazione in cui l’utente posteggia l’auto sulle “strisce blu” anche dopo la scadenza della fascia orario prevista dal “ticket”. Solitamente il mancato rinnovo, e quindi il mancato pagamento di un nuovo “ticket”, comportava una multa per il proprietario del veicolo. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Brindisi, però, ha escluso che al mancato rinnovo del ticket debba seguire una multa, prevedendo per il Comune, solo la possibilità di recuperare l’importo non coperto dal pagamento.
Nessuna norma prevede la multa per la scadenza dell’orario del “ticket”
Secondo la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi non sussiste violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada, che prevede appunto una multa per l’omissione del pagamento del “ticket”, in quanto nessuna norma prevede la sanzione per il mancato rinnovo quando la sosta si protrae oltre il tempo previsto per il pagamento. La decisione del giudice recita così: “Il prolungamento della sosta oltre l’orario di competenza non è sanzionabile per violazione delle norme del codice della strada, ma consente all’ente proprietario dell’area il recupero delle somme dovute per il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale”.
Il Comune potrà rivelarsi solo in un modo
Il Comune ha solo la possibilità di recuperare l’importo non coperto dal pagamento, non potendo applicare nessuna sanzione. Qualora quindi si trovi una multa sul proprio veicolo a causa di un “ticket” scaduto, il cittadino potrà ricorrere al Prefetto competente piuttosto che al Giudice di Pace, in quanto è prevista in questi casi una tassa di 37€. I dati che riguardano casi di questo tipo hanno evidenziato un rassicurante 98% di decisioni a favore degli utenti stradali. Con la sola imposizione di pagare la differenza di tempo sfuggita al ticket.