La Procura della Repubblica di Torino ha pubblicato online una tabella nella quale viene abbinata una sanzione per il patteggiamento di ciascun reato stradale. Lo scopo della tabella è quello di: “assicurare la trattazione omogenea dei procedimenti di competenza della Sezione Affari Semplici e di incentivarne la definizione attraverso l’utilizzo di riti alternativi ed in particolare di quello di cui all’art.444 c.p.p. ha deciso di mettere a disposizione degli avvocati”.
La griglia di patteggiamento
La pubblicazione della tabella in rete da parte della Procura torinese è senza dubbio un’azione importante perché permette di conoscere i criteri, rendendoli uniformi, per la definizione dei processi mediante patteggiamento. Sono presenti ben 72 schede in tutto ed in questo modo tutte le persone potranno conoscere in anticipo quale sarà la proposta di patteggiamento che la Procura proporrà, a seconda sia della concessione delle attenuanti, sia del momento in cui si chiederà il patteggiamento.
La tabella del patteggiamento riguarda gli automobilisti che hanno commesso alcuni fra i reati stradali più comuni, tra cui: la guida in stato di ebrezza, la guida in stato di alterazione psico-fisica, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione, la mancata ottemperanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente e l’omissione di soccorso. La tabella dei reati stradali non comprende invece quelli più gravi, in particolare quelli connessi agli omicidi e alle lesioni stradali gravi.
La Procura spinge verso il patteggiamento
La Procura di Torino mira ad incentivare il ricorso al patteggiamento attraverso delle sanzioni più lievi. Se una persona dovesse patteggiare, si ridurrebbe notevolmente lo spreco di tempo e denaro per ciascun processo. Inoltre le pene previste in caso di patteggiamento prima della citazione a giudizio sono decisamente meno severe di quelle riservate a chi patteggia dopo la citazione. Infine per la Procura, le attenuanti prevalgono sulle aggravanti solo nel caso in cui gli imputati siano incensurati. Attenuanti e aggravanti sono sullo stesso piano quando l’imputato ha precedenti penali recenti. Invece le attenuanti non vengono per niente considerate quando i precedenti penali sono gravi o plurimi e ravvicinati nel tempo.