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Tamponamento a catena, come stabilire di chi è la resposabilità

tamponamento a catena

Essere coinvolti in un incidente non è mai un’esperienza piacevole soprattutto se si tratta di una situazione in cui diventa difficile riuscire a stabilire di chi sia la responsabilità. Ne è un esempio il tamponamento a catena, che può verificarsi soprattutto quando il traffico è particolarmente elevato. Come si stabilisce in questi casi chi deve risarcire gli altri? A chiarire questo aspetto è l’articolo 141 del Codice della Strada, oltre a una recente sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento.

È fondamentale viaggiare in totale sicurezza

Essere vittime di un tamponamento, ovvero una situazione in cui un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada, rappresenta un imprevisto non da poco. Troppo spesso, infatti, in casi come questi si verificano dispute piuttosto accese tra gli automobilisti, che cercano di rigettare la propria responsabilità sull’accaduto.

Per evitare che questo accada è fondamentale conoscere l’articolo 141 del Codice della Strada, che spiega in modo preciso quale deve essere la condotta da mantenere quando ci si mette al volante. Si dice che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.

Questo sta a significare che in generale la colpa deve essere addebitata a chi tampona un altro veicolo in seguito al mancato rispetto della distanza di sicurezza. Se questa fosse stata regolare ci sarebbe stato lo spazio necessario per frenare prima dell’urto.

Tamponamento a catena tra veicoli fermi

Se il tamponamento è a catena, quindi coinvolge più di due veicoli, stabilire le responsabilità può essere più complesso. È innanzitutto fondamentale fare una distinzione tra mezzi fermi o in movimento.

Se l’incidente si verifica quando le auto sono ferme, come può capitare ad esempio quando ci si trova in coda o in attesa che il semaforo diventi verde, la colpa, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza, è del conducente dell’ultima vettura. È infatti lui ad avere generato il primo urto, quindi anche le successive collisioni. Spetterà quindi a lui risarcire gli altri conducenti.

Tamponamento a catena tra veicoli in movimento

La situazione cambia quando a essere coinvolti in un tamponamento a catena sono una serie di veicoli in movimento. Come comportarsi in questi casi viene indicato dall’art. 2054 c.c., comma 2, dove si spiega che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.

La colpa deve essere suddivisa quindi, in ugual misura, tra tamponante e tamponato. L’incidente si è infatti verificato per il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte di entrambi. In questo caso chi ritiene di essere semplicemente una vittima ha comunque la possibilità di presentare una prova liberatoria, quindi di avere fatto il possibile, subito dopo essere stato tamponato, per evitare di urtare il mezzo che lo precedeva.

Il più “fortunato” in una situazione del genere sarà inevitabilmente chi si trovava al volante del primo mezzo: egli, infatti, ha subito solo un danno, ma non ha tamponato nessuno.