Vai al contenuto
Messaggio pubblicitario

Ubriaco al volante ma a velocità ridotta: graziato

ubriaco

Essere in buone condizioni fisiche e psicologiche quando si guida è fondamentale per non causare pericoli a se stessi o agli altri. La prevenzione non è mai troppa, ma è innanzitutto necessario non assumere sostanze che possono alterare il livello di attenzione al volante. L’alcool rientra certamente in questa categoria ed è per questo che se si sa di avere alzato un po’ troppo il gomito è bene evitare di mettersi in viaggio (o lasciare il compito a qualcun altro). Emblematico è il caso particolare di un automobilista veneto risultato positivo all’alcoltest, ma “perdonato” perché rispettava i limiti di velocità.

Una scorrettezza non così grave

La guida in stato di ebbrezza continua a essere una delle cause che possono generare incidenti sulle nostre strade. Proprio per questo la cautela e l’invito a mettersi al volante solo quando si è in condizioni adeguate non è mai troppa. Davvero singolare è però quanto accaduto il 1° maggio 2016 a un’automobilista veneto: l’uomo, un 33enne, si trovava infatti alla guida della sua vettura a Spresiano, in provincia di Treviso ed è stato fermato dalle forze dell’ordine per un controllo. Al conducente è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l, più del doppio del limite consentito: secondo la legge, infatti, non è possibile superare lo 0,50 mentre con 0,80 si aprono le porte del penale. Le sanzioni, tutt’altro che irrilevanti, sono scattate in maniera automatica: il giudice di primo grado aveva infatti inflitto venti giorni di arresto, mille euro di multa e otto mesi senza patente per guida in stato di ebbrezza.

La polizia impegnata in attività di controllo (Immagine di repertorio)

Accolto il ricorso

L’automobilista non si è però arreso e ha così presentato ricorso convinto di essere stato vittima di un’ingiustizia.

Come indicato da La Tribuna di Treviso, la Corte d’Appello ha infatti fatto valere una serie di motivazioni che hanno ritenuto il reato più lieve. Innanzitutto si è sottolineato come il giovane non abbia causato danni mentre era alla guida e la collaborazione avuta con gli agenti nella fase di accertamento. Questo ha fatto quindi considerare una “particolare tenuità del reato“, pur essendoci stato un piccolo precedente di dieci anni fa.

La Cassazione ha accolto il ricorso (Immagine di repertorio)

Ogni pendenza è stata così cancellata: “Al reato di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada) si è applicato per la prima volta un concetto generale, quello della non punibilità per ‘particolare tenuità’ prevista dall’articolo 131 bis del codice penale“. La Procura Generale aveva presentato ulteriore ricorso, ma in Cassazione è stata confermata l’assoluzione, che è diventata quindi definitiva.