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Moto: il nuovo Codice della Strada ha deciso così

Passeggero moto

L’ultimo aggiornamento dell’articolo 170 del Codice della Strada risale a circa un anno fa. Esso include le informazioni necessarie riguardo allo spinoso tema del trasporto di passeggeri e oggetti in moto. Ecco quindi cosa stabilisce.

Comma 1 e 4

Il primo comma stabilisce innanzitutto l’importanza della sicurezza per il conducente e il suo passeggero. Viene infatti precisato che “il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore”. Il quarto comma chiarisce invece la posizione del traino: esso è assolutamente vietato, sia per quanto riguarda il traino di altri veicoli che l’essere trainati. Il passeggero invece dovrebbe posizionarsi, seduto, stabilmente e senza squilibrare il comportamento della moto. Buona norma è salire a bordo della moto dal lato del cavalletto.

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I conducenti adeguati 

È prevista una sanzione che va da 161 a 646 euro se viene trasportato un bambino di età inferiore ai cinque anni. È vietato per i ciclomotori trasportare un passeggero tranne se il secondo posto è indicato anche sul certificato di circolazione a patto che il conducente del ciclomotore abbia già compiuto sedici anni di età (aspetto chiarito dal secondo comma). Se i punti trattati al primo comma venissero violati da un conducente di età inferiore ai sedici anni la multa verrebbe corredata del fermo amministrativo per 60 giorni. Stessa identica cosa per le violazioni del secondo comma che chiarisce il divieto di trasporto dei passeggeri su ciclomotori secondo condizioni prestabilite. I sessanta giorni diventano addirittura 90 se in due anni si violano le norme ai commi 1 e 2 per ben due volte.
Le multe per coloro che non rispettano le regole vanno da 81 fino a 326 euro.